Potere di chiusura in cortocircuito, art. 5.3.6.1, CEI EN IEC 60 947-2; 03 - 2025)
Ricordiamo che il potere di chiusura in cortocircuito nominale indica il valore di cresta massimo (Icm, di picco, valore istantaneo) della corrente di cortocircuito che l’interruttore può stabilire/portare, senza subire danni, secondo il ciclo di aperture e chiusure previsto dalla norma tecnica. Il costruttore deve verificare che in corrispondenza del massimo picco di corrente tutte le parti dell'interruttore resistano alle sollecitazioni meccaniche, cui esse risultano sottoposte. Il valore di cresta da associare al valore efficace della corrente di cortocircuito è tanto maggiore quanto minore è il fattore di potenza del circuito in esame. La norma tecnica CEI EN IEC 60947-2 prescrive, per quanto ricordato, che la prova debba essere eseguita rigorosamente ad un fattore di potenza non superiore ad un predeterminato valore di riferimento convenzionalmente definito.
Potere di interruzione in cortocircuito; art. 5.3.6.2, CEI EN IEC 60 947-2; 03 - 2025)
I fattori che determinano tale valore efficace, che, vista la natura più o meno induttiva degli ordinari circuiti interessati, risulta in genere maggiore del valore efficace della corrente presunta di cortocircuito, sono
-il fattore di potenza del circuito di guasto, che coincide con quello della corrente di cortocircuito, che determina l'energia da dissipare nella camera di estinzione dell'arco dell'interruttore;
-l’istante in cui inizia il distacco dei contatti dell’interruttore per eseguire l’interruzione (break time), che determina il valore efficace effettivo della corrente da interrompere, tanto maggiore rispetto al valore efficace della corrente di cortocircuito permanente, quanto più in fretta l'interruttore si attiva per operare l'interruzione.
La norma tecnica CEI EN IEC 60947-2 chiede pertanto che anche la prova di apertura in cortocircuito sia eseguita rigorosamente ad un fattore di potenza ben definito e non ad esso superiore. Si tratta naturalmente dello stesso fattore di potenza che vale per la prova relativa al potere di chiusura in cortocircuito.
L’esito positivo di entrambe le prove si può estendere a tutti i valori di corrente di cortocircuito pari e inferiori a quello di prova e con fattore di potenza non inferiore a quello di prova. La norma tecnica non prevede di poter estendere i risultati positivi delle prove relative all’aspetto della apertura in cortocircuito ad aspetti relativi alla chiusura in cortocircuito e viceversa.