mercoledì 13 febbraio 2013

Art. 2236 codice civile e norme CEI

Può applicarsi l'art. 2236 del codice civile nel caso che il progettista e l'installatore siano chiamati a rispondere della  situazione sotto descritta ?
1) gli interruttori automatici posti a protezione dei circuiti a valle di importanti trasformatori MT/BT sono abilitati a interrompere correnti corto circuito il cui cosfi sia superiore o uguale a 0,2;
2) gli importanti trasformatori, di cui sopra, presentano un cosfi sensibilmente più basso a 0,2;
3) l'impianto a monte dei trasformatori e i collegamenti in cavo a valle al Power Center se prossimo ai trasformatori non sono in grado di modificare favorevolmenmte il cosfi;
4) gli interruttori e i quadri elettrici sono in tal caso usati impropriamente e il loro utilizzo non risponde alla regola d'arte vigente in materia di sicurezza e può essere contestato.
Si ricorda che:
a) le norme tecniche non affrontano il problema; i normatori, a nostro avviso, a conoscenza del problema non si sono curati e non si curano di dare risposte ai progettisti e agli installatori;
b) i costruttori, spesso contemporaneamente di trasformatori e di interruttori automatici, rispondono che più che seguire le norme pertinenti non possono fare.

E' chiaro che il costruttore degli interruttori non si assume nessuna responsabilità sull'uso degli interruttori dallo stesso costruiti in impianti il cui cosfi risulti inferiore a 0,2 ( la maggioranza dei casi per trasformatori importanti, da 1000 kVA in su ).
In una simile situazione il progettista può essere accusato nella  forma e nella sostanza, come detto, di aver realizzato un impianto che non risponde alla regola d'arte.
Può in tal caso il progettista o l'installatore avvalersi a proprio difesa dell'art. 2236 del codice civile ?
Tale articolo recita : "ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA'   Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave."
Può in tal caso il progettista o l'installatore soccombente rivalersi nei confronti del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, o dei costruttori di apparecchi e componenti, se cone si può supporre questi sono al corrente del problema e nulla fanno per risolverlo.