mercoledì 31 luglio 2013

Protezione dai contatti indiretti a valle degli azionamenti con inverter

Da molti anni ormai si utilizzano inverter per il controllo dei motori asincroni.
Si legge spesso che la protezione dai contatti indiretti anche nel caso di sistemi TN debba effettuarsi installando interruttori differenziali di tipo B o F.
In numerose importanti realtà industriali l'adozione di una simile cautela risulta molto costosa, in quanto molto alto è il numero degli azionamenti in uso controllati da inverter.
Sicuramente l'adozione di una tale misura di  sicurezza risolve alla radice il problema.
Visti i costi connessi con l'azione suggerita, è legittimo e doveroso chiederci se non sia il caso di valutare in maniera più approfondita il rischio da elottrocuzione per le persone a seguito di un guasto a massa in ambito industriale ( sistemi TN ).
Forse il rischio è inferiore a quanto non si possa nell'immediato considerare.
Una mirata valutazione di tale rischio sarà oggetto in un prossimo futuro della nostra attenzione.
Restiamo in attesa dai colleghi di osservazioni/contributi.

mercoledì 13 febbraio 2013

Art. 2236 codice civile e norme CEI

Può applicarsi l'art. 2236 del codice civile nel caso che il progettista e l'installatore siano chiamati a rispondere della  situazione sotto descritta ?
1) gli interruttori automatici posti a protezione dei circuiti a valle di importanti trasformatori MT/BT sono abilitati a interrompere correnti corto circuito il cui cosfi sia superiore o uguale a 0,2;
2) gli importanti trasformatori, di cui sopra, presentano un cosfi sensibilmente più basso a 0,2;
3) l'impianto a monte dei trasformatori e i collegamenti in cavo a valle al Power Center se prossimo ai trasformatori non sono in grado di modificare favorevolmenmte il cosfi;
4) gli interruttori e i quadri elettrici sono in tal caso usati impropriamente e il loro utilizzo non risponde alla regola d'arte vigente in materia di sicurezza e può essere contestato.
Si ricorda che:
a) le norme tecniche non affrontano il problema; i normatori, a nostro avviso, a conoscenza del problema non si sono curati e non si curano di dare risposte ai progettisti e agli installatori;
b) i costruttori, spesso contemporaneamente di trasformatori e di interruttori automatici, rispondono che più che seguire le norme pertinenti non possono fare.

E' chiaro che il costruttore degli interruttori non si assume nessuna responsabilità sull'uso degli interruttori dallo stesso costruiti in impianti il cui cosfi risulti inferiore a 0,2 ( la maggioranza dei casi per trasformatori importanti, da 1000 kVA in su ).
In una simile situazione il progettista può essere accusato nella  forma e nella sostanza, come detto, di aver realizzato un impianto che non risponde alla regola d'arte.
Può in tal caso il progettista o l'installatore avvalersi a proprio difesa dell'art. 2236 del codice civile ?
Tale articolo recita : "ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA'   Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave."
Può in tal caso il progettista o l'installatore soccombente rivalersi nei confronti del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, o dei costruttori di apparecchi e componenti, se cone si può supporre questi sono al corrente del problema e nulla fanno per risolverlo.

venerdì 25 gennaio 2013

Protezione contro i fulmini di impianti PV

Scadono il 31 gennaio 2013 i termini dell'inchiesta pubblica del progetto di norma CEI C1112, di competenza del Comitato Tecnico 81, il cui titolo è "Protezione contro i fulmini di impianti fotovoltaici".
La guida CEI 82-25, Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione, pubblicata 2010-09, da pag. 59 a pag. 63  nel paragrafo 9.2 tratta la protezione da sovratensioni.
La sezione 7 della norma CEI 64-8, al paragrafo 712 tratta dei "Sistemi fotovoltaici  ( PV ) di alimentazione". Al punto 712.444 si tratta della "Protezione contro le interferenze elettromagnetiche ( EMI ) negli edifici".
E' lecito il dubbio per il povero tecnico:  se in troppi ci mettono le mani, ne può uscire la solita confusione, a spese del progettista che per organizzare e conciliare i disposti normativi deve spendere più soldi e perdere più tempo.
Qualche commento tanto per cominciare.
Perchè il punto 9.2 della norma CEI 82-25 si intitola "le protezioni da sovratensioni" e poi si occupa solo di sovratensioni dovute ai fulmini? Questa osservazione non è banale e avremo modo di considerarne in altre circostanze alcune implicazione che non giovano all'obiettivo di garantire la sicurezza, cui la norma tecnica ambisce.
Perchè la norma CEI 64-8 si occupa di "interferenze elettromagnetiche ( EMI)" e non si riferisce come le altre norme ai fulmini, visto anche che nell'unico articolo sottoriportato  ( art. 712.444. 4.4 ) si riferisce a tensioni indotte dai fulmini ?
Perchè il punto 712.444 riguarda solo gli edifici? La sezione 712 della norma  CEI 64-8 non si applicain generale a tutti i tipi di impianti fotovoltaici?  Perchè si usa la dizione "negli edifici" ? Non sarebbe in ogni caso più appropriato eventualmente usare la dizione "sugli edifici"?
Si potrebbe inoltre dimostrare, al contrario di quanto sembra di capire dalla lettura dell'articolo predetto ( art. 712.444. 4.4 ), che se anche "la superficie di tutti gli anelli formati dalle condutture" fosse molto grande, le tensioni indotte da fulmini potrebbero risultare ridotte al minimo.  C'è un errore a nostro avviso nell'enunciazione dell'articolo. E' abbastanza facile individuarlo. Non dovrebbe accadere che un testo normativo ufficiale possa incappare in errori abbastanza evidenti, come quello che riteniamo di aver notato. 
Forse ancora una volta si dimostra che non esiste un controllo di qualità del prodotto normativo all'altezza della situazione, come invece noi ci aspetteremmo e che il Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI, dovrebbe assolutamente garantire.