sabato 5 dicembre 2009
NORMA CEI 0-16. Enel e utenti. Due pesi, due misure ?
Recentemente ( anno 2009 ) ho potuto vedere una cabina di consegna in MT e insieme di trasformazione MT/BT nuova del distributore. All'interno vi si trovavano installati due trasformatori 20.000/400 V di potenza nominale pari a 630 kVA ( vcc % 5.81 ), protetti ciascuno da interruttore di manovra – sezionatore con fusibili. Mi pare che all’utente ciò non sia consentito dalla vigente norma CEI 0-16, in quanto si ritiene che una simile situazione possa danneggiare la qualità del servizio del distributore. La domanda che ho già rivolto al prof. Vito Carrescia e che rivolgo a tutti e all’AEEG è la seguente : perché due pesi e due misure ?
venerdì 20 novembre 2009
RIFASAMENTO INDUSTRIALE n. 2, norma CEI EN 61439 e CEI 17-13
RIFASAMENTO INDUSTRIALE n. 2
Dimensionamento del conduttore di terra
In alcune applicazioni ordinarie un costruttore di apparecchiature di rifasamento automatico chiede di utilizzare un conduttore di terra di sezione pari al 60% del conduttore di fase dell'alimentazione. Abbiamo rivisitato la norma CEI 64-8 per verificare se in essa si potesse trovare la giustificazione di una tale richiesta così precisa. In realtà non abbiamo trovato nei disposti della norma questa curiosa disposizione. Pur ritenendo che tale richiesta non risulti in genere pericolosa, non è chiaro il motivo per il quale il costruttore si assuma la responsabilità di andare oltre la norma, quando sarebbe stato sufficiente rimandare ai contenuti della norma tecnica vigente. A difesa del costruttore si può dire che questi per il conduttore di protezione chiedendo il 60 % della sezione del conduttore di fase si cautela ( con un 20 % supplementare ) rispetto alla possibile scelta prevista/concessa dalla norma CEI 64-8, quella convenzionale.
Propongo le seguenti osservazioni al riguardo. Supponiamo come spesso accade che il quadro di rifasamento automatico si trovi nel locale cabina di trasformazione appena a valle del quadro generale di BT. Sappiamo che le correnti di corto circuito verso terra nel locale cabina di trasformazione sono quasi uguali alle corrispondenti di corto circuito trifase, per le quali devono essere dimensionati i conduttori di fase. Non si capisce per quale motivo il conduttore di protezione in tale situazione possa essere scelto di sezione metà ( 50 % ) o sezione pari al 60 % di quella del conduttore di fase, visto che la corrente che lo può interessare è la stessa che percorre il corrispondente conduttore di fase.
Aggiungiamo a completamento di quanto esposto, come segnale di attenzione di come anche alle stesse norme si debba guardare con attenzione critica, che la stessa possibilità concessa dalla norma di scegliere la sezione del conduttore di protezione con il calcolo non è cautelativa, almeno nella situazione presentata, che riguarda cioè i locali cabine di trasformazione e quelli ad essi vicini e che può risultare abbastanza generale. Infatti mentre le correnti di corto circuito in prossimità del trasformatore si manifestano con un transitorio non trascurabile, la formula presentata all’articolo 543.1.1 della norma CEI 64-8 per consentire il calcolo della sezione minima da adottare non tiene conto di tale fenomeno: ciò purtroppo a sfavore della sicurezza.
Per concludere troviamo più giusto che il costruttore del quadro di rifasamento debba demandare la scelta della sezione del conduttore di protezione al progettista dell’impianto elettrico e/o della modifica o ampliamento dello stesso ( legge 46/90 e DM 37/2008 ) o comunque alle regole di buona tecnica vigenti, ricordando solo ciò che la norma CEI sulle apparecchiature ( AS e ANS ) propone ai fini della protezione dai contatti indiretti.
Di quel numero particolare pari al 60 % affacciatosi nel nostro approfondimento parleremo in un’altra occasione, quando tratteremo la tenuta dei quadri di rifasamento al corto circuito.
Dimensionamento del conduttore di terra
In alcune applicazioni ordinarie un costruttore di apparecchiature di rifasamento automatico chiede di utilizzare un conduttore di terra di sezione pari al 60% del conduttore di fase dell'alimentazione. Abbiamo rivisitato la norma CEI 64-8 per verificare se in essa si potesse trovare la giustificazione di una tale richiesta così precisa. In realtà non abbiamo trovato nei disposti della norma questa curiosa disposizione. Pur ritenendo che tale richiesta non risulti in genere pericolosa, non è chiaro il motivo per il quale il costruttore si assuma la responsabilità di andare oltre la norma, quando sarebbe stato sufficiente rimandare ai contenuti della norma tecnica vigente. A difesa del costruttore si può dire che questi per il conduttore di protezione chiedendo il 60 % della sezione del conduttore di fase si cautela ( con un 20 % supplementare ) rispetto alla possibile scelta prevista/concessa dalla norma CEI 64-8, quella convenzionale.
Propongo le seguenti osservazioni al riguardo. Supponiamo come spesso accade che il quadro di rifasamento automatico si trovi nel locale cabina di trasformazione appena a valle del quadro generale di BT. Sappiamo che le correnti di corto circuito verso terra nel locale cabina di trasformazione sono quasi uguali alle corrispondenti di corto circuito trifase, per le quali devono essere dimensionati i conduttori di fase. Non si capisce per quale motivo il conduttore di protezione in tale situazione possa essere scelto di sezione metà ( 50 % ) o sezione pari al 60 % di quella del conduttore di fase, visto che la corrente che lo può interessare è la stessa che percorre il corrispondente conduttore di fase.
Aggiungiamo a completamento di quanto esposto, come segnale di attenzione di come anche alle stesse norme si debba guardare con attenzione critica, che la stessa possibilità concessa dalla norma di scegliere la sezione del conduttore di protezione con il calcolo non è cautelativa, almeno nella situazione presentata, che riguarda cioè i locali cabine di trasformazione e quelli ad essi vicini e che può risultare abbastanza generale. Infatti mentre le correnti di corto circuito in prossimità del trasformatore si manifestano con un transitorio non trascurabile, la formula presentata all’articolo 543.1.1 della norma CEI 64-8 per consentire il calcolo della sezione minima da adottare non tiene conto di tale fenomeno: ciò purtroppo a sfavore della sicurezza.
Per concludere troviamo più giusto che il costruttore del quadro di rifasamento debba demandare la scelta della sezione del conduttore di protezione al progettista dell’impianto elettrico e/o della modifica o ampliamento dello stesso ( legge 46/90 e DM 37/2008 ) o comunque alle regole di buona tecnica vigenti, ricordando solo ciò che la norma CEI sulle apparecchiature ( AS e ANS ) propone ai fini della protezione dai contatti indiretti.
Di quel numero particolare pari al 60 % affacciatosi nel nostro approfondimento parleremo in un’altra occasione, quando tratteremo la tenuta dei quadri di rifasamento al corto circuito.
giovedì 19 novembre 2009
RIFASAMENTO INDUSTRIALE n. 1 - NORMA CEI EN 60439, CEI 17-13 Considerazioni sugli schemi elettrici
RIFASAMENTO INDUSTRIALE N. 1 - NORMA CEI EN 60439, CEI 17-13
Considerazioni sugli schemi elettrici
Siamo stati chiamati a collaudare un impianto di media importanza. In cabina di trasformazione era presente una apparecchiatura di rifasamento a gradini. Tra i documenti a corredo dell’apparecchiatura abbiamo esaminato uno schema multifilare. Abbiamo notato che tale schema riportava solo i simboli degli apparecchi e dei componenti e le reciproche connessioni e non anche le loro caratteristiche nominali e i loro codici identificazione.
Se negli schemi elettrici esaminati, che pensiamo non differiscano da quelli normalmente forniti da altri costruttori, i vari componenti, quali fusibili, condensatori, regolatori, modulo di controllo e protezione, contattori e sezionatori sono identificati solo da segni grafici e sigle precise, che si rifanno alla normativa internazionale sui segni grafici, gli stessi costruttori non sono esonerati, secondo il nostro convincimento, dall’obbligo di definire con estrema precisione gli stessi apparecchi e componenti utilizzati. I motivi che richiedono tale puntuale identificazione sono molti. Citiamo tra questi in questa sede solo il fatto che in caso di contestazioni di qualsiasi natura sembra giusto ci sia testimonianza documentale dettagliata dell’equipaggiamento fornito e il fatto che i costruttori dei quadri tradizionali, cioè gli installatori, i quadristi e le grandi società elettrocommerciali da sempre forniscono tale identificazione. Infatti per regola il progettista negli elaborati di progetto non indica per i prodotti marche, ma taglie e regolazioni. L’installatore a sua volta scegliere su una rosa di marche eventualmente indicata dal progettista quella che intende utilizzare. L’installatore, i quadristi e le grandi società elettrocommerciali inoltre dovrebbero fornire, e di regola lo fanno, gli schemi con l’individuazione precisa sotto i vari aspetti di tutti gli apparecchi previsti e non solo di questi.
Volendo sintetizzare non ci sembra accettabile che gli schemi da fornire possano risultare diversi per i dettagli da presentare al cliente negli schemi a seconda che si tratti di quadri elettrici definibili secondo la norma vigente di tipo AS o di tipo ANS. Non ci pare che la norma tecnica per essi possa essere applicata in maniera diversa. Soprattutto ritengo che ragioni tecniche, di buon senso e di responsabilità non consentano la fornitura di documenti incompleti. Ragioni economiche e cioè di contenimento dei costi, certo ragioni di maggior peso nel caso delle costruzioni AS nei confronti di quelle ANS, non sembrano giustificare un comportamento diverso.
La nostra conclusione più importante riguarda il fatto che non ci capacitiamo di come una simile prassi viga da sempre nell'indifferenza generale.
Considerazioni sugli schemi elettrici
Siamo stati chiamati a collaudare un impianto di media importanza. In cabina di trasformazione era presente una apparecchiatura di rifasamento a gradini. Tra i documenti a corredo dell’apparecchiatura abbiamo esaminato uno schema multifilare. Abbiamo notato che tale schema riportava solo i simboli degli apparecchi e dei componenti e le reciproche connessioni e non anche le loro caratteristiche nominali e i loro codici identificazione.
Se negli schemi elettrici esaminati, che pensiamo non differiscano da quelli normalmente forniti da altri costruttori, i vari componenti, quali fusibili, condensatori, regolatori, modulo di controllo e protezione, contattori e sezionatori sono identificati solo da segni grafici e sigle precise, che si rifanno alla normativa internazionale sui segni grafici, gli stessi costruttori non sono esonerati, secondo il nostro convincimento, dall’obbligo di definire con estrema precisione gli stessi apparecchi e componenti utilizzati. I motivi che richiedono tale puntuale identificazione sono molti. Citiamo tra questi in questa sede solo il fatto che in caso di contestazioni di qualsiasi natura sembra giusto ci sia testimonianza documentale dettagliata dell’equipaggiamento fornito e il fatto che i costruttori dei quadri tradizionali, cioè gli installatori, i quadristi e le grandi società elettrocommerciali da sempre forniscono tale identificazione. Infatti per regola il progettista negli elaborati di progetto non indica per i prodotti marche, ma taglie e regolazioni. L’installatore a sua volta scegliere su una rosa di marche eventualmente indicata dal progettista quella che intende utilizzare. L’installatore, i quadristi e le grandi società elettrocommerciali inoltre dovrebbero fornire, e di regola lo fanno, gli schemi con l’individuazione precisa sotto i vari aspetti di tutti gli apparecchi previsti e non solo di questi.
Volendo sintetizzare non ci sembra accettabile che gli schemi da fornire possano risultare diversi per i dettagli da presentare al cliente negli schemi a seconda che si tratti di quadri elettrici definibili secondo la norma vigente di tipo AS o di tipo ANS. Non ci pare che la norma tecnica per essi possa essere applicata in maniera diversa. Soprattutto ritengo che ragioni tecniche, di buon senso e di responsabilità non consentano la fornitura di documenti incompleti. Ragioni economiche e cioè di contenimento dei costi, certo ragioni di maggior peso nel caso delle costruzioni AS nei confronti di quelle ANS, non sembrano giustificare un comportamento diverso.
La nostra conclusione più importante riguarda il fatto che non ci capacitiamo di come una simile prassi viga da sempre nell'indifferenza generale.
mercoledì 4 novembre 2009
NON PIU' DI 3 M DAL CONTATORE, POST n. 2
La situazione che si ritrova in cantiere è la seguente:
Il posizionamento dei centralini nei locali tecnici avviene prima che l’Enel posizioni i rispettivi contatori di energia. Infatti di solito le lungaggini delle pratiche burocratiche e gli impegni dell’Enel, e non sempre solo quanto appena richiamato, non consentono per tempo la realizzazione pratica dei punti di consegna da parte dell’ente, che opera generalmente all’ultimo momento. Qualche volta accade che le squadre, che hanno in appalto i lavori e chiamate a realizzare i punti consegna, siano costituite da operai stranieri, che poco capiscono la lingua italiana. Non dobbiamo tacere peraltro che anche i progetti sono carenti sotto questo aspetto e rimandano la soluzione praticamente alla collaborazione dell’installatore dell’impianto di utenza come del punto di consegna. In mancanza di una DL assidua e precisa o comunque in mancanza di indicazioni progettuali adeguate, accade che i lavori non siano eseguiti seguendo le migliori regole dell’arte in vigore e in particolare accade che il rispetto della regola dei 3 m non risulta osservata. Lamentazioni del cliente riescono forse a migliorare la sistemazione definitiva chiamando in causa i responsabili dell’Enel, ma quasi mai si riesce a sanare il requisito dei 3 m da non superare come distanza massima dal contatore di energia al centralino di protezione del montante.
Ecco la ragione di tante lettere e domande di utenti, progettisti e installatori che chiedono approfondimenti. Tenteremo con un po’ di pazienza di fare una analisi approfondita del problema, magari con il contributo di tutti in termini di ricerca e raccolta su quanto è stato finora detto sull’argomento e con osservazioni originali.
Il posizionamento dei centralini nei locali tecnici avviene prima che l’Enel posizioni i rispettivi contatori di energia. Infatti di solito le lungaggini delle pratiche burocratiche e gli impegni dell’Enel, e non sempre solo quanto appena richiamato, non consentono per tempo la realizzazione pratica dei punti di consegna da parte dell’ente, che opera generalmente all’ultimo momento. Qualche volta accade che le squadre, che hanno in appalto i lavori e chiamate a realizzare i punti consegna, siano costituite da operai stranieri, che poco capiscono la lingua italiana. Non dobbiamo tacere peraltro che anche i progetti sono carenti sotto questo aspetto e rimandano la soluzione praticamente alla collaborazione dell’installatore dell’impianto di utenza come del punto di consegna. In mancanza di una DL assidua e precisa o comunque in mancanza di indicazioni progettuali adeguate, accade che i lavori non siano eseguiti seguendo le migliori regole dell’arte in vigore e in particolare accade che il rispetto della regola dei 3 m non risulta osservata. Lamentazioni del cliente riescono forse a migliorare la sistemazione definitiva chiamando in causa i responsabili dell’Enel, ma quasi mai si riesce a sanare il requisito dei 3 m da non superare come distanza massima dal contatore di energia al centralino di protezione del montante.
Ecco la ragione di tante lettere e domande di utenti, progettisti e installatori che chiedono approfondimenti. Tenteremo con un po’ di pazienza di fare una analisi approfondita del problema, magari con il contributo di tutti in termini di ricerca e raccolta su quanto è stato finora detto sull’argomento e con osservazioni originali.
lunedì 2 novembre 2009
PROTEZIONE A NON PIU' DI 3 m, CEI 64-8
Una recente esperienza mi ha fatto toccare con mano che i progettisti, gli installatori e i distributori di energia elettrica non riescono sempre a gestire nel rispetto della norma CEI 64-8 la protezione del primo tratto di montante degli impianti elettrici di BT negli immobili ad uso condominiale, quando cioè sono tante le utenze da alimentare e ristretti gli spazi disponibili. Ricordo che secondo la orma CEI 64-8 il dispositivo di protezione del montante non dovrebbe di regola trovare collocazione a più di 3 m dal contatore di energia.
L’impressione è che tutti abbiano poco tempo da dedicare ai necessari approfondimenti preliminari, per cui i risultati alla fine sono spesso cattivi.
Leggendo una interpretazione sulla necessità del rispetto della condizione predetta data molto recentemente dalla autorevolissima rivista Tuttonormel ( Ediz. TNE Torino ) e un’altra interpretazione data sempre molto recentemente sullo stesso argomento dalla altrettanto autorevole rivista L’Impianto Elettrico ( Ediz. Tecniche Nuove – Mi ) , mi pare di poter dire al momento, se non ricordo male, che c’è un po’ di confusione, in quanto le due conclusioni proposte non mi sono sembrate tra loro allineate. Se ho ragione e avremo modo in futuro di approfondire la mia impressione, c’è da chiedersi a cosa serva una norma tecnica se lascia spazio a conclusioni significativamente diverse.
Come ci dobbiamo comportare visto che il problema ci si pone davanti con buona frequenza?
Aspetto contributi.
L’impressione è che tutti abbiano poco tempo da dedicare ai necessari approfondimenti preliminari, per cui i risultati alla fine sono spesso cattivi.
Leggendo una interpretazione sulla necessità del rispetto della condizione predetta data molto recentemente dalla autorevolissima rivista Tuttonormel ( Ediz. TNE Torino ) e un’altra interpretazione data sempre molto recentemente sullo stesso argomento dalla altrettanto autorevole rivista L’Impianto Elettrico ( Ediz. Tecniche Nuove – Mi ) , mi pare di poter dire al momento, se non ricordo male, che c’è un po’ di confusione, in quanto le due conclusioni proposte non mi sono sembrate tra loro allineate. Se ho ragione e avremo modo in futuro di approfondire la mia impressione, c’è da chiedersi a cosa serva una norma tecnica se lascia spazio a conclusioni significativamente diverse.
Come ci dobbiamo comportare visto che il problema ci si pone davanti con buona frequenza?
Aspetto contributi.
sabato 24 ottobre 2009
NORMA CEI 0-15; UN PO' DI CONFUSIONE?
Nella prefazione della norma CEI 0-15, Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali, pubblicata in aprile dell'anno 2006,oltre ad affermare erroneamente l’equivalenza tra la regola d’arte e la norma tecnica, si lascia intendere che non è obbligatorio adeguare le cabine elettriche alla regola d’arte oggi vigente. Ciò sembra del tutto fuorviante.
Molti non hanno ancora capito e tra questi non pochi esperti del Comitato Elettrotecnico Italiano che la regola d’arte e le norme tecniche non sono ( per fortuna ) la stessa cosa. Un impianto elettrico deve sempre e comunque essere adeguato alla regola d’arte; potrà forse non dover essere adeguato all’ultima edizione pubblicata delle norme tecniche, anche se gli ultimi orientamenti in proposito sembrano dire il contrario ( DLgs. 81/2008 ). Ecco un esempio banalissimo e non infrequente: se ci fosse o ci fosse stato nella norma tecnica un errore, non difficilmente riconoscibile, come già abbiamo più volte dimostrato può capitare, corre comunque l’obbligo per tutti , sia che una eventuale nuova norma più aggiornata ne contempli o meno la sua correzione, di rendere sicuro l’impianto, in quanto ciò lo richiede l’applicazione della regola dell’arte ( legge 186/1968 ) non ancora prudentemente abrogata.
Constatiamo senza dubbio un bel po’ di confusione: di basso livello quando ancora si confonde la norma tecnica con la regola dell’arte e ad alto livello, quando non si dice chiaramente come il datore di lavoro e di conseguenza il tecnico si debba comportare ogniqualvolta viene pubblicato un nuovo documento normativo.
Molti non hanno ancora capito e tra questi non pochi esperti del Comitato Elettrotecnico Italiano che la regola d’arte e le norme tecniche non sono ( per fortuna ) la stessa cosa. Un impianto elettrico deve sempre e comunque essere adeguato alla regola d’arte; potrà forse non dover essere adeguato all’ultima edizione pubblicata delle norme tecniche, anche se gli ultimi orientamenti in proposito sembrano dire il contrario ( DLgs. 81/2008 ). Ecco un esempio banalissimo e non infrequente: se ci fosse o ci fosse stato nella norma tecnica un errore, non difficilmente riconoscibile, come già abbiamo più volte dimostrato può capitare, corre comunque l’obbligo per tutti , sia che una eventuale nuova norma più aggiornata ne contempli o meno la sua correzione, di rendere sicuro l’impianto, in quanto ciò lo richiede l’applicazione della regola dell’arte ( legge 186/1968 ) non ancora prudentemente abrogata.
Constatiamo senza dubbio un bel po’ di confusione: di basso livello quando ancora si confonde la norma tecnica con la regola dell’arte e ad alto livello, quando non si dice chiaramente come il datore di lavoro e di conseguenza il tecnico si debba comportare ogniqualvolta viene pubblicato un nuovo documento normativo.
sabato 10 ottobre 2009
Commenti alla norma CEI 0-15, n. 2. La norma si allarga troppo ?
Nel "BLOG DELL’ING. TEDESCHI GIANCARLO" abbiamo scritto ieri dell’infelice esordio della norma CEI 0-15, che tratta della manutenzione delle cabine elettriche MT/BT. Abbiamo segnalato tre presunti errori contenuti nella sua prefazione.
Oggi vogliamo enfatizzare un altro suo aspetto, ricorrente in altri documenti, che non è abbastanza tenuto sotto osservazione dagli addetti ai lavori. I normatori nel documento si occupano di aspetti, dei quali ordinariamente per mandato originale non dovrebbero occuparsi.
Che una norma tecnica debba occuparsi della definizione di manutenzione, di manutentore e di addetti alla manutenzione, degli appalti e della esecuzione dei lavori di manutenzione, entrando nel merito delle modalità di esecuzione, della scelta dell’impresa appaltatrice e del profilo professionale delle figure coinvolte sembra comunque una forzatura, anche se trovasse giustificazione in qualche altro documento. Esistono già definizioni di manutenzione, con le quali le nuove non possono non entrare in conflitto, quando, come facilmente può accadere, esse non siano sovrapponibili. Peraltro quelle preesistenti non hanno certo minor dignità e autorevolezza. Perché creare inutile confusione ?
Continueremo ad esaminare il documento !
La nostra tesi è la seguente: il documento è inutile e doppiamente costoso. Il suo valore tecnico, per il quale si propone, è molto, troppo basso. Non siete d’accordo ?
Oggi vogliamo enfatizzare un altro suo aspetto, ricorrente in altri documenti, che non è abbastanza tenuto sotto osservazione dagli addetti ai lavori. I normatori nel documento si occupano di aspetti, dei quali ordinariamente per mandato originale non dovrebbero occuparsi.
Che una norma tecnica debba occuparsi della definizione di manutenzione, di manutentore e di addetti alla manutenzione, degli appalti e della esecuzione dei lavori di manutenzione, entrando nel merito delle modalità di esecuzione, della scelta dell’impresa appaltatrice e del profilo professionale delle figure coinvolte sembra comunque una forzatura, anche se trovasse giustificazione in qualche altro documento. Esistono già definizioni di manutenzione, con le quali le nuove non possono non entrare in conflitto, quando, come facilmente può accadere, esse non siano sovrapponibili. Peraltro quelle preesistenti non hanno certo minor dignità e autorevolezza. Perché creare inutile confusione ?
Continueremo ad esaminare il documento !
La nostra tesi è la seguente: il documento è inutile e doppiamente costoso. Il suo valore tecnico, per il quale si propone, è molto, troppo basso. Non siete d’accordo ?
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