Scorrendo la "Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente" ( prima edizione ), CEI 11-35, nel capitolo 2 "Protezione contro l'incendio" si legge : " Le cabine elettriche non sono da considerarsi in genere " Ambienti a maggior rischio in caso di incendi" oggetto della sez. 751 della norma CEI 64-8."
Questo è confortante!
E' vero anche che il valore di una guida è scarso. In effetti applicando le regole generali il luogo si dovrebbe considerare MARCIO. Poichè prevale la norma, in caso di incidenti potrebbe non bastare in giudizio presentarsi con la giustificazione di aver seguito una guida e non la norma.
Certamente gli esperti, che hanno stilato la guida, si sono accorti che la norma non può essere applicata e hanno esplicitato il disagio arrogandosi l'autorità di bandire le cabine elettriche dall'insieme dei luoghi MARCI. Meglio se lo avesse fatto la norma. Così si crea solo confusione. La gerarchia su questioni importanti deve essere rispettata.
Resta il fatto che il luogo ha spesso tutte le caratteristiche per essere un luogo MARCIO. Almeno se si usano i criteri suggeriti dalla norma per la tipologia del terzo tipo c.Vale anche l'osservazione che molte realtà industriali sono tali che la norma sui luoghi MARCI non risulta completamente applicabile, pena costi di impianto e di esercizio molto pesanti ( ad es. gestione di forni industriali per la produzione di conduttori smaltati ). Questo aspetto pertanto dovrebbe essere approfondito e migliorato dalle norme tecniche.
Si è riproposta la situazione incresciosa che si è presentata molti anni or sono quando le cabine di trasformazione MT/BT erano state incluse tra le attività pericolse presenti nelle appendici della norma 64-2 relativa agli impianti con pericolo di esplosione. Tale appendice risultava anche allora, a mio giudizio naturalmente, inapplicabile e dopo qualche anno, procurando nel frattempo non pochi guai tra i progettisti e gestori delle cabine, è stata guarda caso ritirata.
giovedì 29 settembre 2011
giovedì 15 settembre 2011
Cabine MT/BT - Luoghi MARCI?
Ci siamo posti la seguente domanda: le cabine di trasformazione contenenti nello stesso locale i trasformatori di potenza in resina o in olio, una discreta quantità di cavi elettrici e i quadri di BT e MT sono da considerare luoghi a maggior rischio in caso di incendio ( MARCI )?
Si deve considerare che la vecchia norma CEI 64-2, che trattava i luoghi con pericolo di esplosione e nella classe 3 i luoghi con pericolo di incendio, dedicava un capitolo proprio alle cabine di trasformazione contenenti i trasformatori in olio.
Ha senso considerare il carico di incendio presente ? Tali luoghi andrebbero esclusi per definizione ?
Le norme CEI 11-1 e CEI 64-8 cosa dicono in proposito. Si deve seguire la prassi generale per determinare la pericolosità del luogo?
Credo che a questa domanda si debba dare una risposta.
lunedì 4 luglio 2011
Interruttori e cosfi. Un contributo alla sicurezza elettrica. Invito al CEI
Ritengo che sul problema, che attiene alla sicurezza elettrica, per il quale accade sempre più frequentemente che nella progettazione e nella realiozzazione degli impianti elettrici di potenza si scelgano gli interruttori automatici senza tener conto del cosfi, cui il potere di interruzione va riferito, non sia stato fatto da chi di dovere quanto possibile per escludere errori di progettazione in qualche misura "nascosti ".
Per i progettisti più attenti scrivo appena sotto il link che consente di leggere la lettera che il prof. Giuseppe Parise ( Università La Sapienza di Roma ) scrisse al Direttore della rivista AEIT presso la quale nel lontano 1999 sollevai il problema: http://www.angelfire.com/al/CommissioneElettrica/letaeicei.html
Cosa costava ai normatori aggiungere nella norma CEI 64-8 un comma di attenzione sul problema ed evitare così che centinaia di impianti, se non di più, risultassero non a regola d'arte e in qualche modo pericolosi? Trovo che il comportamento degli esperti normatori del CEI non risponda alle attese, se si ritiene, come il buon senso a tutti suggerisce, che essi debbano adoperarsi al massimo perchè gli impianti da realizzare risultino sicuri.
Forse aggiungere un solo comma alla norma CEI 64-8, che imponesse di verificare il cosfi nella scelta degli interruttori automatici a protezione dei circuiti, sarebbe stato troppo faticoso e/o difficile? Non trovo invero giustificazione a tanta ignavia.
Ammettere praticamente un errore non sarebbe stata comunque la fine del mondo!
Non vogliamo ancor oggi aiutare i progettisti meno preparati?
Non vogliamo proprio aiutare gli installatori e i reparti manutentivi delle fabbriche, che ogni qual volta aggiungono interruttori non idonei all'interno di quadri elettrici, senza il richiesto progetto di un professionista abilitato, li scelgono di prestazioni pari a quelle degli interruttori già installati, assumendosi in proprio la gran parte della resonsabilità, ignorando il pericolo?
Cosa costa rendere palese il rischio ?
Per i progettisti più attenti scrivo appena sotto il link che consente di leggere la lettera che il prof. Giuseppe Parise ( Università La Sapienza di Roma ) scrisse al Direttore della rivista AEIT presso la quale nel lontano 1999 sollevai il problema: http://www.angelfire.com/al/CommissioneElettrica/letaeicei.html
Cosa costava ai normatori aggiungere nella norma CEI 64-8 un comma di attenzione sul problema ed evitare così che centinaia di impianti, se non di più, risultassero non a regola d'arte e in qualche modo pericolosi? Trovo che il comportamento degli esperti normatori del CEI non risponda alle attese, se si ritiene, come il buon senso a tutti suggerisce, che essi debbano adoperarsi al massimo perchè gli impianti da realizzare risultino sicuri.
Forse aggiungere un solo comma alla norma CEI 64-8, che imponesse di verificare il cosfi nella scelta degli interruttori automatici a protezione dei circuiti, sarebbe stato troppo faticoso e/o difficile? Non trovo invero giustificazione a tanta ignavia.
Ammettere praticamente un errore non sarebbe stata comunque la fine del mondo!
Non vogliamo ancor oggi aiutare i progettisti meno preparati?
Non vogliamo proprio aiutare gli installatori e i reparti manutentivi delle fabbriche, che ogni qual volta aggiungono interruttori non idonei all'interno di quadri elettrici, senza il richiesto progetto di un professionista abilitato, li scelgono di prestazioni pari a quelle degli interruttori già installati, assumendosi in proprio la gran parte della resonsabilità, ignorando il pericolo?
Cosa costa rendere palese il rischio ?
giovedì 9 giugno 2011
Norma CEI 11-35, ed. ottobre 1996. Un grave errore ?
Ho letto per lavoro nella norma CEI 11-35 ( ottobre 1996 ), “Guida all’esecuzione delle cabine elettriche d’utente”, a pag. 15, quanto segue: “ 5.1.2 L’ubicazione in zone con pericolo di esplosione o a rischio di incendio è permesso solo per cabine pressurizzate in accordo alle norme CEI 64-2, Capitolo 8, Guida CEI 31-25, CEI 64-8 Sez. 751 “.
Non mi riesce di capire il nesso tra le cabine pressurizzate e le zone a rischio di incendio in cui la cabina dovrebbe essere installata.
Propongo le seguenti osservazioni:
1) installare una cabina MT/BT in zone con pericolo di esplosione riguarda certo casi specialissimi, si può capire il cenno che la guida dedica a tale particolare situazione;
2) non conosciamo invece i luoghi “a rischio di incendio “: sono forse quelli “a maggior rischio in caso di incendio”, di cui appunto tratta la richiamata nel testo sezione 751 della norma CEI 64-8; tali due termini sono molto diversi tra loro e a rigore rendono conto di due situazioni notevolmente diverse; cosa intendeva veramente il normatore ? Il cenno alla sezione 751 della norma CEI 64-8 fa intendere che l’esperto normatore si sia sbagliato;
3) la sezione 751 della norma CEI 64-8 tratta di edifici frequentati dal pubblico, di costruzioni in materiale combustibile, come legno, e soprattutto di compartimenti in edifici che dal punto di vista antincendio sono superiori o uguali alla classe 30: resta comunque una grande differenza tra “zona a rischio di incendio” e “luoghi a maggior rischio in caso di incendio”.
Personalmente ritengo che una cabina MT/BT si possa installare in luoghi a maggior rischio in caso di incendio rispettando alcune regole di buon senso. Mi risulta meno comprensibile la facoltà di installare una cabina MT/BT pressurizzata nel bel mezzo di consistenti quantità di materiale combustibile.
Spero che qualche lettore mi possa aiutare ad interpretare al meglio l’articolo della norma che ho citato.
Se ho ragione a lamentarmi e se è vero che non si può essere esperti di tutto e che qualche errore può scappare, è inammissibile però che i documenti che ci vengono proposti a così alto livello, con costi notevoli, non siano almeno riletti da altri esperti in grado di correggere quelle sviste in cui inevitabilmente si può incappare.
E' uscita la nuova edizione ? L'errore è stato almeno corretto?
Non mi riesce di capire il nesso tra le cabine pressurizzate e le zone a rischio di incendio in cui la cabina dovrebbe essere installata.
Propongo le seguenti osservazioni:
1) installare una cabina MT/BT in zone con pericolo di esplosione riguarda certo casi specialissimi, si può capire il cenno che la guida dedica a tale particolare situazione;
2) non conosciamo invece i luoghi “a rischio di incendio “: sono forse quelli “a maggior rischio in caso di incendio”, di cui appunto tratta la richiamata nel testo sezione 751 della norma CEI 64-8; tali due termini sono molto diversi tra loro e a rigore rendono conto di due situazioni notevolmente diverse; cosa intendeva veramente il normatore ? Il cenno alla sezione 751 della norma CEI 64-8 fa intendere che l’esperto normatore si sia sbagliato;
3) la sezione 751 della norma CEI 64-8 tratta di edifici frequentati dal pubblico, di costruzioni in materiale combustibile, come legno, e soprattutto di compartimenti in edifici che dal punto di vista antincendio sono superiori o uguali alla classe 30: resta comunque una grande differenza tra “zona a rischio di incendio” e “luoghi a maggior rischio in caso di incendio”.
Personalmente ritengo che una cabina MT/BT si possa installare in luoghi a maggior rischio in caso di incendio rispettando alcune regole di buon senso. Mi risulta meno comprensibile la facoltà di installare una cabina MT/BT pressurizzata nel bel mezzo di consistenti quantità di materiale combustibile.
Spero che qualche lettore mi possa aiutare ad interpretare al meglio l’articolo della norma che ho citato.
Se ho ragione a lamentarmi e se è vero che non si può essere esperti di tutto e che qualche errore può scappare, è inammissibile però che i documenti che ci vengono proposti a così alto livello, con costi notevoli, non siano almeno riletti da altri esperti in grado di correggere quelle sviste in cui inevitabilmente si può incappare.
E' uscita la nuova edizione ? L'errore è stato almeno corretto?
lunedì 30 maggio 2011
Le norme CEI, la trasparenza e la partecipazione. Possiamo migliorare !
Scorrendo un articolo della rivista AEIT ( 2006 ) sui riferimenti normativi ( CS, Consensus Standard ) presenti negli Stati Uniti in materia di protezione dall'arco elettrico, ho letto quanto segue: " .... La scrittura dei CS è affidata a gruppi di lavoro d'eccellenza di specialisti volontari ( spesso di ambiente accademico ), e i pricipi che ne caratterizzano il processo di approvazione sono la possibilità di partecipare allo sviluppo per tutti i portatori di interesse che in qualche modo sono coinvolti dall'applicazione dello standard stesso, la trasparenza nello sviluppo ( tutte le fasi di elaborazione sono pubbliche e sono disponibili a tutti le memorie dei lavori dei comitati tecnici), il consenso ( l'approvazione, seppur non unanime, deve avvenire con una larghissima maggioranza ) e infine un processo scritto di revisione volto ad evidenziarne eventuali debolezze."
A mio parere quanto sembra avvenire negli Stati Uniti è molto diverso da quanto avviene in Italia. Certamente vige in America un iter molto più formativo per tutti quei tecnici che amassero approfondire i fondamenti dell'ottenimento senza sprechi della sicurezza.
Perchè non si può promuovere anche in Italia qualcosa di simile ??
A mio parere quanto sembra avvenire negli Stati Uniti è molto diverso da quanto avviene in Italia. Certamente vige in America un iter molto più formativo per tutti quei tecnici che amassero approfondire i fondamenti dell'ottenimento senza sprechi della sicurezza.
Perchè non si può promuovere anche in Italia qualcosa di simile ??
venerdì 27 maggio 2011
Il cosfi e gli impianti fotovoltaici. La norma CEI 64-8 tace.
Il rischio elettrico da ben valutare che spesso si incontra negli impianti elettrici di media e grande potenza, per il quale il potere di interruzione dell’interruttore automatico installato è sì maggiore della corrente di corto circuito presunta, ma contestualmente il cosfi con cui essa si presenta risulta inferiore a quello con cui l'interruttore stesso è stato provato dal suo costruttore e quindi per il quale è abilitato, è particolarmente sentito nel caso degli impianti fotovoltaici. -Si sa che negli impianti fotovoltaici di media-grande potenza si mettono in gioco tutte le azioni utili al raggiungimento di rendimenti elevati. Si utilizzano pertanto conduttori di sezione abbondante e soprattutto trasformatori MT/BT a basse perdite. Con ciò inevitabilmente l’impianto incorre nella situazione rischiosa sopra richiamata e a detta degli stessi esperti del CEI da me interpellati non siamo in grado di valutare il grado di rischio, in cui tutti veniamo coscientemente o incoscientemente a trovarci.
Strano che di fronte ad una situazione di rischio indefinita, nessuno, nemmeno gli stessi normatori del CEI, si mettano fretta a definirla e a stabilire il da farsi per valutarlo e ridurlo come recita il DLgs 81/08. Che senso ha definire il potere di interruzione degli interruttori a un certo cosfi, se quest'ultimo non influisce sulla sicurezza della sua azione?
Dobbiamo aspettare altri dieci anni per vedere risolta la questione !
Possiamo applicare il comportamento, che nel caso specifico del cosfi viene concretamente ammesso, anche in altre situazioni: perciò, se anche non è provato che i dispositivi che prevediamo di installare sono in grado di superare le prove, cui possono essere sottoposti in campo, possiamo installarli lo stesso.
Strano che di fronte ad una situazione di rischio indefinita, nessuno, nemmeno gli stessi normatori del CEI, si mettano fretta a definirla e a stabilire il da farsi per valutarlo e ridurlo come recita il DLgs 81/08. Che senso ha definire il potere di interruzione degli interruttori a un certo cosfi, se quest'ultimo non influisce sulla sicurezza della sua azione?
Dobbiamo aspettare altri dieci anni per vedere risolta la questione !
Possiamo applicare il comportamento, che nel caso specifico del cosfi viene concretamente ammesso, anche in altre situazioni: perciò, se anche non è provato che i dispositivi che prevediamo di installare sono in grado di superare le prove, cui possono essere sottoposti in campo, possiamo installarli lo stesso.
giovedì 19 maggio 2011
Buco nella norma CEI 64-8 ?

La scelta degli interruttori automatici. Un buco nella norma CEI 64-8.
Prosegue la mia battaglia a favore di una maggior sicurezza degli impianti elettrici e a favore della professionalità e competenza dei colleghi progettisti liberi professionisti e dipendenti degli uffici tecnici delle imprese installatrici.
Per ragioni di lavoro ho riesumato un catalogo tecnico dell’interruttore NOVOMAX della Sace. Il catalogo risale al 1985. Allego copia della facciata, che ne descrive le caratteristiche tecniche elettriche. Vi prego di osservare come in corrispondenza del potere di interruzione simmetrico nominale si indica esplicitamente che esso è da riferire a un cosfi pari a 0,2 o superiore. Anzi per il tipo G2 una nota, precisamente la nota (2), avverte che esso è da riferire a un cosfi pari a 0,25 o superiore in caso il sistema elettrico presenti una tensione nominale superiore.
Tali precisazioni ci lasciano molto impauriti per le responsabilità che ci assumiamo ogni qualvolta prevediamo simili, ma attuali interruttori ( le norme CEI di riferimento non pare abbiano modificato il cosfi di riferimento ! ), immediatamente a valle di un trasformatore, ad esempio, da 1250 kVA. Si pensi che con trasformatori a basse perdite e a freddo i cosfi delle corrispondenti correnti di corto circuito possono scendere a 0,15.
Ci si chiede come è spiegabile che i normatori pur sapendo da 15 anni della sussistenza del problema, che sto richiamando, non abbiano pensato di dover sollevare da gravi responsabilità i progettisti e gli installatori, che, anche senza riferirci a gravi danni a persone e a cose, non avrebbero scampo da possibili “incontestabili” contestazioni. Se i costruttori stessi ci fanno notare che per certi interruttori il cosfi di riferimento non è quello richiesto dalla norma ( 0,20 ), ma addirittura un cosfi ad esso superiore ( 0,25 ), a quale titolo il progettista dovrebbe permettersi di prevedere l’utilizzo di un interruttore su correnti di corto con cosfi pari a 0,15, che pur si possono/devono ipotizzare.
Aspettiamo che i normatori e/o i costruttori battano un colpo.
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