lunedì 13 ottobre 2014
Guida CEI 11-35, esecuzione cabine elettriche MT/BT, UN ERRORE ?
Abbiamo ravvisato un possibile errore nella Guida CEI 11-35 sulla esecuzione delle cabine elettriche MT/BT. Si trovano le relative osservazione al seguente indirizzo:
http://giancarlotedeschi.blogspot.no/2014/10/nuovo-testo-guida-cei-11-35-esecuzione.html.
Inoltre ci si chiede, se quanto ravvisato corrisponde al vero: qualcuno controlla i testi delle norme prima di pubblicarli ??? Ce lo aspetteremmo vista l'autorevolezza di cui godono !!
giovedì 3 luglio 2014
Aggiornamento NG per il calcolo del rischio dovuto ai fulmini CEI 81-10
Finalmente ai poveri utenti della norma tecnica è dato conoscere attraverso il CEI i valori aggiornati della densità di fulmini al suolo ( NG ) per il territorio italiano.
Pare che da 10 anni almeno il SIRF elabori dati utili per la determinazione di nuovi e più attuali valori di NG.
Non ritengo giusto però che il CEI debba fare mercato dei nuovi valori che il SIRF ha elaborato. Forse è la prima volta che valori definiti "necessari" dallo stesso CEI per prevenire i danni alle persone da fulmine risultino oggetto di commercio.
Credo che in poche nazioni al mondo, che si dichiarano molto sensibili alla possibilità di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, "vendano", come nella bottega del salumaio al prezzo di due etti di prosciutto crudo, i singoli valori di riferimento utili/necessari per una corretta valutazione del rischio.
E' anche vergognoso che non si sia divulgato in misura appropriata, almeno a me così risulta, il risultato del confronto che certamente sarà stato fatto tra i riferimenti fino ad oggi utilizzati per la valutazione del rischio di danni da fulmine e quelli nuovi da poco elaborati sulla base dei rilievi più recenti effettuati.
Non hanno forse diritto i tecnici di conoscere se fino ad oggi hanno prescritto apprestamenti di difesa contro i fulmini esagerati, insufficienti o mediamente idonei ?
Pare che da 10 anni almeno il SIRF elabori dati utili per la determinazione di nuovi e più attuali valori di NG.
Non ritengo giusto però che il CEI debba fare mercato dei nuovi valori che il SIRF ha elaborato. Forse è la prima volta che valori definiti "necessari" dallo stesso CEI per prevenire i danni alle persone da fulmine risultino oggetto di commercio.
Credo che in poche nazioni al mondo, che si dichiarano molto sensibili alla possibilità di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, "vendano", come nella bottega del salumaio al prezzo di due etti di prosciutto crudo, i singoli valori di riferimento utili/necessari per una corretta valutazione del rischio.
E' anche vergognoso che non si sia divulgato in misura appropriata, almeno a me così risulta, il risultato del confronto che certamente sarà stato fatto tra i riferimenti fino ad oggi utilizzati per la valutazione del rischio di danni da fulmine e quelli nuovi da poco elaborati sulla base dei rilievi più recenti effettuati.
Non hanno forse diritto i tecnici di conoscere se fino ad oggi hanno prescritto apprestamenti di difesa contro i fulmini esagerati, insufficienti o mediamente idonei ?
mercoledì 31 luglio 2013
Protezione dai contatti indiretti a valle degli azionamenti con inverter
Da molti anni ormai si utilizzano inverter per il controllo dei motori asincroni.
Si legge spesso che la protezione dai contatti indiretti anche nel caso di sistemi TN debba effettuarsi installando interruttori differenziali di tipo B o F.
In numerose importanti realtà industriali l'adozione di una simile cautela risulta molto costosa, in quanto molto alto è il numero degli azionamenti in uso controllati da inverter.
Sicuramente l'adozione di una tale misura di sicurezza risolve alla radice il problema.
Visti i costi connessi con l'azione suggerita, è legittimo e doveroso chiederci se non sia il caso di valutare in maniera più approfondita il rischio da elottrocuzione per le persone a seguito di un guasto a massa in ambito industriale ( sistemi TN ).
Forse il rischio è inferiore a quanto non si possa nell'immediato considerare.
Una mirata valutazione di tale rischio sarà oggetto in un prossimo futuro della nostra attenzione.
Restiamo in attesa dai colleghi di osservazioni/contributi.
Si legge spesso che la protezione dai contatti indiretti anche nel caso di sistemi TN debba effettuarsi installando interruttori differenziali di tipo B o F.
In numerose importanti realtà industriali l'adozione di una simile cautela risulta molto costosa, in quanto molto alto è il numero degli azionamenti in uso controllati da inverter.
Sicuramente l'adozione di una tale misura di sicurezza risolve alla radice il problema.
Visti i costi connessi con l'azione suggerita, è legittimo e doveroso chiederci se non sia il caso di valutare in maniera più approfondita il rischio da elottrocuzione per le persone a seguito di un guasto a massa in ambito industriale ( sistemi TN ).
Forse il rischio è inferiore a quanto non si possa nell'immediato considerare.
Una mirata valutazione di tale rischio sarà oggetto in un prossimo futuro della nostra attenzione.
Restiamo in attesa dai colleghi di osservazioni/contributi.
mercoledì 13 febbraio 2013
Art. 2236 codice civile e norme CEI
Può applicarsi l'art. 2236 del codice civile nel caso che il progettista e l'installatore siano chiamati a rispondere della situazione sotto descritta ?
1) gli interruttori automatici posti a protezione dei circuiti a valle di importanti trasformatori MT/BT sono abilitati a interrompere correnti corto circuito il cui cosfi sia superiore o uguale a 0,2;
2) gli importanti trasformatori, di cui sopra, presentano un cosfi sensibilmente più basso a 0,2;
3) l'impianto a monte dei trasformatori e i collegamenti in cavo a valle al Power Center se prossimo ai trasformatori non sono in grado di modificare favorevolmenmte il cosfi;
4) gli interruttori e i quadri elettrici sono in tal caso usati impropriamente e il loro utilizzo non risponde alla regola d'arte vigente in materia di sicurezza e può essere contestato.
Si ricorda che:
a) le norme tecniche non affrontano il problema; i normatori, a nostro avviso, a conoscenza del problema non si sono curati e non si curano di dare risposte ai progettisti e agli installatori;
b) i costruttori, spesso contemporaneamente di trasformatori e di interruttori automatici, rispondono che più che seguire le norme pertinenti non possono fare.
E' chiaro che il costruttore degli interruttori non si assume nessuna responsabilità sull'uso degli interruttori dallo stesso costruiti in impianti il cui cosfi risulti inferiore a 0,2 ( la maggioranza dei casi per trasformatori importanti, da 1000 kVA in su ).
In una simile situazione il progettista può essere accusato nella forma e nella sostanza, come detto, di aver realizzato un impianto che non risponde alla regola d'arte.
Può in tal caso il progettista o l'installatore avvalersi a proprio difesa dell'art. 2236 del codice civile ?
Tale articolo recita : "ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA' Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave."
Può in tal caso il progettista o l'installatore soccombente rivalersi nei confronti del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, o dei costruttori di apparecchi e componenti, se cone si può supporre questi sono al corrente del problema e nulla fanno per risolverlo.
1) gli interruttori automatici posti a protezione dei circuiti a valle di importanti trasformatori MT/BT sono abilitati a interrompere correnti corto circuito il cui cosfi sia superiore o uguale a 0,2;
2) gli importanti trasformatori, di cui sopra, presentano un cosfi sensibilmente più basso a 0,2;
3) l'impianto a monte dei trasformatori e i collegamenti in cavo a valle al Power Center se prossimo ai trasformatori non sono in grado di modificare favorevolmenmte il cosfi;
4) gli interruttori e i quadri elettrici sono in tal caso usati impropriamente e il loro utilizzo non risponde alla regola d'arte vigente in materia di sicurezza e può essere contestato.
Si ricorda che:
a) le norme tecniche non affrontano il problema; i normatori, a nostro avviso, a conoscenza del problema non si sono curati e non si curano di dare risposte ai progettisti e agli installatori;
b) i costruttori, spesso contemporaneamente di trasformatori e di interruttori automatici, rispondono che più che seguire le norme pertinenti non possono fare.
E' chiaro che il costruttore degli interruttori non si assume nessuna responsabilità sull'uso degli interruttori dallo stesso costruiti in impianti il cui cosfi risulti inferiore a 0,2 ( la maggioranza dei casi per trasformatori importanti, da 1000 kVA in su ).
In una simile situazione il progettista può essere accusato nella forma e nella sostanza, come detto, di aver realizzato un impianto che non risponde alla regola d'arte.
Può in tal caso il progettista o l'installatore avvalersi a proprio difesa dell'art. 2236 del codice civile ?
Tale articolo recita : "ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA' Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave."
Può in tal caso il progettista o l'installatore soccombente rivalersi nei confronti del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, o dei costruttori di apparecchi e componenti, se cone si può supporre questi sono al corrente del problema e nulla fanno per risolverlo.
venerdì 25 gennaio 2013
Protezione contro i fulmini di impianti PV
Scadono il 31 gennaio 2013 i termini dell'inchiesta pubblica del progetto di norma CEI C1112, di competenza del Comitato Tecnico 81, il cui titolo è "Protezione contro i fulmini di impianti fotovoltaici".
La guida CEI 82-25, Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione, pubblicata 2010-09, da pag. 59 a pag. 63 nel paragrafo 9.2 tratta la protezione da sovratensioni.
La sezione 7 della norma CEI 64-8, al paragrafo 712 tratta dei "Sistemi fotovoltaici ( PV ) di alimentazione". Al punto 712.444 si tratta della "Protezione contro le interferenze elettromagnetiche ( EMI ) negli edifici".
E' lecito il dubbio per il povero tecnico: se in troppi ci mettono le mani, ne può uscire la solita confusione, a spese del progettista che per organizzare e conciliare i disposti normativi deve spendere più soldi e perdere più tempo.
Qualche commento tanto per cominciare.
Perchè il punto 9.2 della norma CEI 82-25 si intitola "le protezioni da sovratensioni" e poi si occupa solo di sovratensioni dovute ai fulmini? Questa osservazione non è banale e avremo modo di considerarne in altre circostanze alcune implicazione che non giovano all'obiettivo di garantire la sicurezza, cui la norma tecnica ambisce.
Perchè la norma CEI 64-8 si occupa di "interferenze elettromagnetiche ( EMI)" e non si riferisce come le altre norme ai fulmini, visto anche che nell'unico articolo sottoriportato ( art. 712.444. 4.4 ) si riferisce a tensioni indotte dai fulmini ?
Perchè il punto 712.444 riguarda solo gli edifici? La sezione 712 della norma CEI 64-8 non si applicain generale a tutti i tipi di impianti fotovoltaici? Perchè si usa la dizione "negli edifici" ? Non sarebbe in ogni caso più appropriato eventualmente usare la dizione "sugli edifici"?
Si potrebbe inoltre dimostrare, al contrario di quanto sembra di capire dalla lettura dell'articolo predetto ( art. 712.444. 4.4 ), che se anche "la superficie di tutti gli anelli formati dalle condutture" fosse molto grande, le tensioni indotte da fulmini potrebbero risultare ridotte al minimo. C'è un errore a nostro avviso nell'enunciazione dell'articolo. E' abbastanza facile individuarlo. Non dovrebbe accadere che un testo normativo ufficiale possa incappare in errori abbastanza evidenti, come quello che riteniamo di aver notato.
Forse ancora una volta si dimostra che non esiste un controllo di qualità del prodotto normativo all'altezza della situazione, come invece noi ci aspetteremmo e che il Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI, dovrebbe assolutamente garantire.
La guida CEI 82-25, Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione, pubblicata 2010-09, da pag. 59 a pag. 63 nel paragrafo 9.2 tratta la protezione da sovratensioni.
La sezione 7 della norma CEI 64-8, al paragrafo 712 tratta dei "Sistemi fotovoltaici ( PV ) di alimentazione". Al punto 712.444 si tratta della "Protezione contro le interferenze elettromagnetiche ( EMI ) negli edifici".
E' lecito il dubbio per il povero tecnico: se in troppi ci mettono le mani, ne può uscire la solita confusione, a spese del progettista che per organizzare e conciliare i disposti normativi deve spendere più soldi e perdere più tempo.
Qualche commento tanto per cominciare.
Perchè il punto 9.2 della norma CEI 82-25 si intitola "le protezioni da sovratensioni" e poi si occupa solo di sovratensioni dovute ai fulmini? Questa osservazione non è banale e avremo modo di considerarne in altre circostanze alcune implicazione che non giovano all'obiettivo di garantire la sicurezza, cui la norma tecnica ambisce.
Perchè la norma CEI 64-8 si occupa di "interferenze elettromagnetiche ( EMI)" e non si riferisce come le altre norme ai fulmini, visto anche che nell'unico articolo sottoriportato ( art. 712.444. 4.4 ) si riferisce a tensioni indotte dai fulmini ?
Perchè il punto 712.444 riguarda solo gli edifici? La sezione 712 della norma CEI 64-8 non si applicain generale a tutti i tipi di impianti fotovoltaici? Perchè si usa la dizione "negli edifici" ? Non sarebbe in ogni caso più appropriato eventualmente usare la dizione "sugli edifici"?
Si potrebbe inoltre dimostrare, al contrario di quanto sembra di capire dalla lettura dell'articolo predetto ( art. 712.444. 4.4 ), che se anche "la superficie di tutti gli anelli formati dalle condutture" fosse molto grande, le tensioni indotte da fulmini potrebbero risultare ridotte al minimo. C'è un errore a nostro avviso nell'enunciazione dell'articolo. E' abbastanza facile individuarlo. Non dovrebbe accadere che un testo normativo ufficiale possa incappare in errori abbastanza evidenti, come quello che riteniamo di aver notato.
Forse ancora una volta si dimostra che non esiste un controllo di qualità del prodotto normativo all'altezza della situazione, come invece noi ci aspetteremmo e che il Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI, dovrebbe assolutamente garantire.
mercoledì 28 novembre 2012
Verifica autoprotezione dai fulmini a regola d'arte o a CEI 81-10?
Circa un mese fa ho scritto sulla accettabilità di metodi alternativi a quelli proposti dalla norma CEI 81-10 per la verfica della autoprtezione delle strutture dai fulmini. Ciò nel "Blog dell'ing. Giancarlo Tedeschi" in data 17 ottobre 2010".
Propongo un esempio che chiarisce il senso di quanto allora ho scritto.
Nel disegno che segue propongo una situazione da verificare : condominio, circa 40 appartamenti, altezza circa 32 m, dimensioni in pianta 30 m x 27 m, le distanze e le altezze dagli/degli edifici vicini sono deducibili dal disegno allegato, i due edifici posti sopra e a dx nel disegno allegato sono alti come l'edificio in esame, intorno all'edificio sono presenti piante di altezza variabile da 18 a 12 m.
Risultati : applicando pedestremente la norma tecnica vigente l'edificio non risulterebbe autoprotetto !
Applicando la norma per tutto tranne che per il coefficiente di posizione, per il quale si pensa di poter applicare quanto sostenuto da una delle prime norme tecniche CEI uscite sull'argomento ( metodo più laborioso, ma più preciso che teneva conto della effettiva distribuzione e altezza degli edifici (o altro) circostanti ) e altre considerazioni di normale logica ( per edifici di uguale altezza distribuiti nello spazio a distanza di massima pari alla loro altezza l'area di raccolta non dovrebbe differire da quella che geometricamente gli competerebbe, pensando ad una distribuzione uniforme dei fulmini a terra ), si può giungere al risultato opposto e cioè che il condominio risulta autoprotetto.
E' accettabile ?
Si tratta di una applicazione della regola d'arte, che non coincide con le regole proposte dalle norme tecniche vigenti.
Forse è più a regola d'arte la mia soluzione che quella proposta dalla forzatamente grossolana norma tecnica!
Si può affermare che i programmi disponibili per le verifiche non risolvono sempre tutto come si vorrebbe?
Propongo un esempio che chiarisce il senso di quanto allora ho scritto.
Nel disegno che segue propongo una situazione da verificare : condominio, circa 40 appartamenti, altezza circa 32 m, dimensioni in pianta 30 m x 27 m, le distanze e le altezze dagli/degli edifici vicini sono deducibili dal disegno allegato, i due edifici posti sopra e a dx nel disegno allegato sono alti come l'edificio in esame, intorno all'edificio sono presenti piante di altezza variabile da 18 a 12 m.
Risultati : applicando pedestremente la norma tecnica vigente l'edificio non risulterebbe autoprotetto !
Applicando la norma per tutto tranne che per il coefficiente di posizione, per il quale si pensa di poter applicare quanto sostenuto da una delle prime norme tecniche CEI uscite sull'argomento ( metodo più laborioso, ma più preciso che teneva conto della effettiva distribuzione e altezza degli edifici (o altro) circostanti ) e altre considerazioni di normale logica ( per edifici di uguale altezza distribuiti nello spazio a distanza di massima pari alla loro altezza l'area di raccolta non dovrebbe differire da quella che geometricamente gli competerebbe, pensando ad una distribuzione uniforme dei fulmini a terra ), si può giungere al risultato opposto e cioè che il condominio risulta autoprotetto.
E' accettabile ?
Si tratta di una applicazione della regola d'arte, che non coincide con le regole proposte dalle norme tecniche vigenti.
Forse è più a regola d'arte la mia soluzione che quella proposta dalla forzatamente grossolana norma tecnica!
Si può affermare che i programmi disponibili per le verifiche non risolvono sempre tutto come si vorrebbe?
venerdì 8 giugno 2012
Terremoti, fulmini, sicurezza e valutazione del rischio
E' evidente che le mappe che indicano il grado di sismicità dei luoghi in Italia devono essere aggiornate.
E' di gran moda oggi nelle aziende la valutazione del rischio dovuto alle fulminazioni dirette e indirette.
Mi riferisco principalmente al rischio per la salute e la vita delle persone.
La norma tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI ) oggi in vigore, che informa sulla frequenza dei fulmini a terra in Italia da considerare per ottenere la corrispondente valutazione quantitativa del rischio è molto datata.
Mi risulta invece che il SIRF disponga da molti anni ormai di dati relativi alla frequenza dei fulmini a terra in Italia molto aggiornati e ben più affiodabili.
Da tecnico ritengo che dovrebbero essere diffusi i nuovi dati anche solo per garantire una maggior sicurezza per la salute e la vita delle persone, visto che la norma tecnica da applicare consente di determinare le cautele da adottare per ridurre il conseguente rischio a valori accettabili.
D'altro canto i nuovi dati se da riferire a frequenze dei fulmini a terra inferiori consentirebbero ai nostri imprenditori e in genere ai cittadini di risparmiare investimenti in tempi di grave crisi.
Come mai dati così importanti non sono messi a disposizione della comunità ?
E' evidente che non è così che si raggiunge l'obiettivo di una maggior sicurezza. Le risorse, già modestissime, dovrebbero trovare impiego dove i rischi sono più elevati.
Chiedo ragione a chi dovere della situazione che ho descritto.
Chiedo conforto ai colleghi.
E' di gran moda oggi nelle aziende la valutazione del rischio dovuto alle fulminazioni dirette e indirette.
Mi riferisco principalmente al rischio per la salute e la vita delle persone.
La norma tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI ) oggi in vigore, che informa sulla frequenza dei fulmini a terra in Italia da considerare per ottenere la corrispondente valutazione quantitativa del rischio è molto datata.
Mi risulta invece che il SIRF disponga da molti anni ormai di dati relativi alla frequenza dei fulmini a terra in Italia molto aggiornati e ben più affiodabili.
Da tecnico ritengo che dovrebbero essere diffusi i nuovi dati anche solo per garantire una maggior sicurezza per la salute e la vita delle persone, visto che la norma tecnica da applicare consente di determinare le cautele da adottare per ridurre il conseguente rischio a valori accettabili.
D'altro canto i nuovi dati se da riferire a frequenze dei fulmini a terra inferiori consentirebbero ai nostri imprenditori e in genere ai cittadini di risparmiare investimenti in tempi di grave crisi.
Come mai dati così importanti non sono messi a disposizione della comunità ?
E' evidente che non è così che si raggiunge l'obiettivo di una maggior sicurezza. Le risorse, già modestissime, dovrebbero trovare impiego dove i rischi sono più elevati.
Chiedo ragione a chi dovere della situazione che ho descritto.
Chiedo conforto ai colleghi.
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