Circa un mese fa ho scritto sulla accettabilità di metodi alternativi a quelli proposti dalla norma CEI 81-10 per la verfica della autoprtezione delle strutture dai fulmini. Ciò nel "Blog dell'ing. Giancarlo Tedeschi" in data 17 ottobre 2010".
Propongo un esempio che chiarisce il senso di quanto allora ho scritto.
Nel disegno che segue propongo una situazione da verificare : condominio, circa 40 appartamenti, altezza circa 32 m, dimensioni in pianta 30 m x 27 m, le distanze e le altezze dagli/degli edifici vicini sono deducibili dal disegno allegato, i due edifici posti sopra e a dx nel disegno allegato sono alti come l'edificio in esame, intorno all'edificio sono presenti piante di altezza variabile da 18 a 12 m.
Risultati : applicando pedestremente la norma tecnica vigente l'edificio non risulterebbe autoprotetto !
Applicando la norma per tutto tranne che per il coefficiente di posizione, per il quale si pensa di poter applicare quanto sostenuto da una delle prime norme tecniche CEI uscite sull'argomento ( metodo più laborioso, ma più preciso che teneva conto della effettiva distribuzione e altezza degli edifici (o altro) circostanti ) e altre considerazioni di normale logica ( per edifici di uguale altezza distribuiti nello spazio a distanza di massima pari alla loro altezza l'area di raccolta non dovrebbe differire da quella che geometricamente gli competerebbe, pensando ad una distribuzione uniforme dei fulmini a terra ), si può giungere al risultato opposto e cioè che il condominio risulta autoprotetto.
E' accettabile ?
Si tratta di una applicazione della regola d'arte, che non coincide con le regole proposte dalle norme tecniche vigenti.
Forse è più a regola d'arte la mia soluzione che quella proposta dalla forzatamente grossolana norma tecnica!
Si può affermare che i programmi disponibili per le verifiche non risolvono sempre tutto come si vorrebbe?
mercoledì 28 novembre 2012
venerdì 8 giugno 2012
Terremoti, fulmini, sicurezza e valutazione del rischio
E' evidente che le mappe che indicano il grado di sismicità dei luoghi in Italia devono essere aggiornate.
E' di gran moda oggi nelle aziende la valutazione del rischio dovuto alle fulminazioni dirette e indirette.
Mi riferisco principalmente al rischio per la salute e la vita delle persone.
La norma tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI ) oggi in vigore, che informa sulla frequenza dei fulmini a terra in Italia da considerare per ottenere la corrispondente valutazione quantitativa del rischio è molto datata.
Mi risulta invece che il SIRF disponga da molti anni ormai di dati relativi alla frequenza dei fulmini a terra in Italia molto aggiornati e ben più affiodabili.
Da tecnico ritengo che dovrebbero essere diffusi i nuovi dati anche solo per garantire una maggior sicurezza per la salute e la vita delle persone, visto che la norma tecnica da applicare consente di determinare le cautele da adottare per ridurre il conseguente rischio a valori accettabili.
D'altro canto i nuovi dati se da riferire a frequenze dei fulmini a terra inferiori consentirebbero ai nostri imprenditori e in genere ai cittadini di risparmiare investimenti in tempi di grave crisi.
Come mai dati così importanti non sono messi a disposizione della comunità ?
E' evidente che non è così che si raggiunge l'obiettivo di una maggior sicurezza. Le risorse, già modestissime, dovrebbero trovare impiego dove i rischi sono più elevati.
Chiedo ragione a chi dovere della situazione che ho descritto.
Chiedo conforto ai colleghi.
E' di gran moda oggi nelle aziende la valutazione del rischio dovuto alle fulminazioni dirette e indirette.
Mi riferisco principalmente al rischio per la salute e la vita delle persone.
La norma tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI ) oggi in vigore, che informa sulla frequenza dei fulmini a terra in Italia da considerare per ottenere la corrispondente valutazione quantitativa del rischio è molto datata.
Mi risulta invece che il SIRF disponga da molti anni ormai di dati relativi alla frequenza dei fulmini a terra in Italia molto aggiornati e ben più affiodabili.
Da tecnico ritengo che dovrebbero essere diffusi i nuovi dati anche solo per garantire una maggior sicurezza per la salute e la vita delle persone, visto che la norma tecnica da applicare consente di determinare le cautele da adottare per ridurre il conseguente rischio a valori accettabili.
D'altro canto i nuovi dati se da riferire a frequenze dei fulmini a terra inferiori consentirebbero ai nostri imprenditori e in genere ai cittadini di risparmiare investimenti in tempi di grave crisi.
Come mai dati così importanti non sono messi a disposizione della comunità ?
E' evidente che non è così che si raggiunge l'obiettivo di una maggior sicurezza. Le risorse, già modestissime, dovrebbero trovare impiego dove i rischi sono più elevati.
Chiedo ragione a chi dovere della situazione che ho descritto.
Chiedo conforto ai colleghi.
martedì 10 gennaio 2012
Impianti fotovoltaici. Guida CEI 82-25. Più danni che vantaggi ?
Nella Guida CEI 82-25, il contenuto del terzo capoverso del paragrafo 9.1.2, dal titolo “Protezione contro i contatti indiretti” a pag. 56 della edizione 09-2010, è in netta contraddizione con il primo capoverso successivo alla tabella che compare a pagina successiva. Sembrerebbe che si voglia nel primo caso raccomandare di mettere a terra le cornici dei moduli di classe II anche per il tramite della loro struttura metallica di supporto, contrariamente a quanto prevede la norma CEI 64-8, mentre nel secondo caso si ribadisce il dovere di non collegarle a terra, a meno che ciò sia previsto dalle prescrizioni di costruzione del relativo componente elettrico. Una evidente contraddizione ?
Commento al terzo capoverso del paragrafo 9.1.2
Ad essere rigorosi sia nella prima parte che nella seconda si affermano cose che non approviamo.
Nella prima parte, cioè nel terzo capoverso, a ben leggere quanto scritto, ci si accorge che non si cita proprio l’azione di mettere a terra la struttura, si richiede solo l’equipotenzializzazione tra cornici dei moduli e struttura. Un tale comportamento, che si dimentica della messa a terra, in quanto gravemente non prescritto dal testo dellaguida, risulta molto pericoloso per le persone, visto che, in caso di guasto, estende il potenziale pericoloso a tutta la struttura di supporto, che risulta cento volte più “a portata di mano” del singolo modulo, il cui isolamento dovesse cedere.
Commento al primo capoverso del paragrafo 9.1.2 successivo alla tabella che compare a pagina 57.
Ecco il testo:”Si ricorda che le parti conduttrici accessibili di un circuito a doppio isolamento non devono essere collegate a terra, a meno che ciò sia previsto dalle prescrizioni di costruzione del relativo componente elettrico”. A parte l’obbligatorietà del contenuto, non si può non notare come il soggetto della frase più importante siano le parti conduttrici accessibili di un circuito a doppio isolamento e le prescrizioni si riferiscano invece ad un suo componente elettrico. Avvertiamo scarsa chiarezza: infatti si confondono le condutture in classe II con gli apparecchi elettrici.
A valle di tutto ci chiediamo ancora quanto sia accettabile il divieto imposto dalla norma di mettere a terra l’involucro metallico posto a protezione di un eventuale cavo a doppio isolamento.
Infine se la necessità di contenere il rischio dovuto alle sovratensioni richiedesse la messa a terra delle estremità dell’involucro metallico del cavo, come ci si deve comportare nei confronti del divieto normativo appena enunciato ?
Tutto a nostro avviso si rimanda al progettista, che deve gioco forza fare delle scelte e dare delle risposte.
Le guide riportano troppo spesso solo le cose più facili e ovvie, che fanno lievitare i costi e il tempo che il progettista deve dedicare alla loro lettura. Sugli argomenti delicati, e non solo su questi purtroppo, esse creano in più occasioni confusione senza aiutare concretamente il progettista, che viene abbandonato a se stesso e che rimane solo nell’affrontare le sue responsabilità.
Un ruolo quello del progettista molto delicato e difficile, che non viene ordinariamente in giusta misura riconosciuto.
domenica 4 dicembre 2011
La norma CEI 64-8 e il dimensionamento dei condotti sbarra
E’ stato pubblicato il Progetto C. 1083 di variante alla
parte 4 della norma CEI 64-8 con data di scadenza 12-01-2012.
La variante prevede l’inserzione di un nuovo articolo: il 434.3.3, che tratta dei condotti sbarra. In detto articolo si da finalmente atto che la verifica della tenuta meccanica delle apparecchiature e componenti agli sforzi elettrodinamici dovuti alla corrente di cresta in caso di corto circuito va sempre effettuata.
Ecco il testo del nuovo articolo proposto, che probabilmente andrà finalmente ad arricchire la norma CEI 64-8.
"434.3.3 Per i sistemi di condotti sbarre conformi alla Norma EN 60439-2 e per i sistemi di alimentazione a binario elettrificato conforme alla serie EN 61534, deve essere applicata una delle seguenti prescrizioni:
La corrente di breve durata ammissibile nominale ( Icw ) e la corrente nominale di tenuta al picco del sistema di condotti sbarre o di binario elettrificato non devono essere inferiori ai valori di corrente di corto circuito presunta e di picco della corrente di corto circuito presunta, rispettivamente. Il tempo massimo per cui si definisce l’Icw ( per i sistemi di condotto sbarre o di binario elettrificato ) non deve essere inferiore al massimo tempo di intervento del dispositivo di protezione.
La corrente condizionale di corto circuito del sistema di condotto sbarre o di binario elettrificato associato con uno specifico dispositivo non deve essere inferiore alla corrente di corto circuito presunta.”
Ci son voluti ben 12 anni affinchè una segnalazione importante, anche se in qualche misura indiretta, (www.angelfire.com/al/CommissioneElettrica/letaeicei.html ) a favore di una più certa realizzazione, a costo zero, di impianti sicuri, fosse recepita dagli esperti del Comitato Elettrotecnico Italiano. Ciò forse è dovuto al fatto che, anche se si tratta di una precisazione, che indiscutibilmente si pone a favore della sicurezza degli operatori e delle cose ( vedasi ad esempio in questo stesso blog il post del 23 novembre u.s. ), a ben guardare va contro gli interessi immediati dei costruttori ( leggasi costi di modifica delle sale prove !! ), che sono ben presenti nei comitati.
Questo dovrebbe far riflettere però sulla efficacia del CEI nella troppo sbandierata tutela degli interessi dei cittadini. Ritengo che si possa e si debba far qualcosa per migluiorare la situazione.
Comunque rileviamo un segno positivo. Un grazie si deve a chi si è prodigato per l'inserimento del nuovo articolo nel testo della norma CEI 64-8. Esso suonerà certo come campanello d'allarme in tutta generalità.
Non abbiamo letto ancora il testo di tutte le novità introdotte con la nuova variante. Tale testo purtroppo e inspiegabilmente!, se si pensa all'obbiettivo che con la sua pubblicazione ci si pone, può essere letto solo a video.
Confidiamo che il problema della sussistenza di obsolete correlazioni presenti ancor oggi nelle norme tecniche tra livelli di corrente di corto circuito e corrispondenti cosfi sia recepito e segnalato anche a proposito di un corretto dimensionamento dei quadri elettrici e degli interruttori, automatici e non, che li equipaggiano.
A dirla in maniera soft mi permetto di affermare che favorire la sicurezza a costo zero ( segnalazione del problema !! ) sia legalmente un atto immediatamente dovuto per un ente preposto a garantirla. Il fatto che costi significativi si debbano affrontare per migliorare la situazione non giustificherebbe una pesante assenza del CEI nel segnalare la possibile diffusa presenza di realizzazioni pericolose. L'inserzione nel testo della norma CEI 64-8 di articoli simili a quello introdotto per i condotti sbarra inducono i tecnici a ben considerare un rischio, per la mia esperienza, sconosciuto alla gran parte degli installatori.
La variante prevede l’inserzione di un nuovo articolo: il 434.3.3, che tratta dei condotti sbarra. In detto articolo si da finalmente atto che la verifica della tenuta meccanica delle apparecchiature e componenti agli sforzi elettrodinamici dovuti alla corrente di cresta in caso di corto circuito va sempre effettuata.
Ecco il testo del nuovo articolo proposto, che probabilmente andrà finalmente ad arricchire la norma CEI 64-8.
"434.3.3 Per i sistemi di condotti sbarre conformi alla Norma EN 60439-2 e per i sistemi di alimentazione a binario elettrificato conforme alla serie EN 61534, deve essere applicata una delle seguenti prescrizioni:
La corrente di breve durata ammissibile nominale ( Icw ) e la corrente nominale di tenuta al picco del sistema di condotti sbarre o di binario elettrificato non devono essere inferiori ai valori di corrente di corto circuito presunta e di picco della corrente di corto circuito presunta, rispettivamente. Il tempo massimo per cui si definisce l’Icw ( per i sistemi di condotto sbarre o di binario elettrificato ) non deve essere inferiore al massimo tempo di intervento del dispositivo di protezione.
La corrente condizionale di corto circuito del sistema di condotto sbarre o di binario elettrificato associato con uno specifico dispositivo non deve essere inferiore alla corrente di corto circuito presunta.”
Ci son voluti ben 12 anni affinchè una segnalazione importante, anche se in qualche misura indiretta, (www.angelfire.com/al/CommissioneElettrica/letaeicei.html ) a favore di una più certa realizzazione, a costo zero, di impianti sicuri, fosse recepita dagli esperti del Comitato Elettrotecnico Italiano. Ciò forse è dovuto al fatto che, anche se si tratta di una precisazione, che indiscutibilmente si pone a favore della sicurezza degli operatori e delle cose ( vedasi ad esempio in questo stesso blog il post del 23 novembre u.s. ), a ben guardare va contro gli interessi immediati dei costruttori ( leggasi costi di modifica delle sale prove !! ), che sono ben presenti nei comitati.
Questo dovrebbe far riflettere però sulla efficacia del CEI nella troppo sbandierata tutela degli interessi dei cittadini. Ritengo che si possa e si debba far qualcosa per migluiorare la situazione.
Comunque rileviamo un segno positivo. Un grazie si deve a chi si è prodigato per l'inserimento del nuovo articolo nel testo della norma CEI 64-8. Esso suonerà certo come campanello d'allarme in tutta generalità.
Non abbiamo letto ancora il testo di tutte le novità introdotte con la nuova variante. Tale testo purtroppo e inspiegabilmente!, se si pensa all'obbiettivo che con la sua pubblicazione ci si pone, può essere letto solo a video.
Confidiamo che il problema della sussistenza di obsolete correlazioni presenti ancor oggi nelle norme tecniche tra livelli di corrente di corto circuito e corrispondenti cosfi sia recepito e segnalato anche a proposito di un corretto dimensionamento dei quadri elettrici e degli interruttori, automatici e non, che li equipaggiano.
A dirla in maniera soft mi permetto di affermare che favorire la sicurezza a costo zero ( segnalazione del problema !! ) sia legalmente un atto immediatamente dovuto per un ente preposto a garantirla. Il fatto che costi significativi si debbano affrontare per migliorare la situazione non giustificherebbe una pesante assenza del CEI nel segnalare la possibile diffusa presenza di realizzazioni pericolose. L'inserzione nel testo della norma CEI 64-8 di articoli simili a quello introdotto per i condotti sbarra inducono i tecnici a ben considerare un rischio, per la mia esperienza, sconosciuto alla gran parte degli installatori.
mercoledì 23 novembre 2011
SCELTA DEL POTERE DI INTERRUZIONE secondo la norma CEI 64-8 e la regola d’arte
Ho eseguito, naturalmente approssimato, il calcolo della icc
e del relativo cosficc in una cassetta di derivazione situata all’inizio di una
blindosbarra posta all’interno di un reparto di produzione fili smaltati.
Tutti i cavi sono posati senza un ordine di progetto, tranne
quelli che dai TR adducono al Power Center, che sono posati a strato su una
passarella con disposizione RRRRRR, SSSSSS, TTTTTT,…..
Ho considerato il parallelo di n. 2 trasformatori, 20/0,4 kV
da 1250 kVA, Pcc 14.000 W e vcc 6,2
%. Al Power Center n. 6 cavi per fase in
rame da 240 mm2. Dal Power
Center ad un Commutatore Statico di un
UPS ( 3 x 300 kVA ) e da questo ad una
sezione di sbarre di distribuzione dello stesso Power Center per complessivi (
andata e ritorno ) 26 m
si va con cavi posati in cunicolo : n. 5 cavi per fase da 240 mm2. Dal
Power Center alla blindo sbarra in campo si va per 115 m con cavi posati in
canala aperta : n. 4 cavi per fase da
240 mm2.
Se i calcoli non sono sbagliati ( è il caso di controllare !
) la corrente di corto circuito trifase all’inizio della blindo sbarra, dove
praticamente si vuole installare un interruttore automatico a protezione della
derivazione vale circa 12 kA e il suo cosfi vale 0,24.
Analogamente la corrente di corto circuito monofase
all’inizio della blindo sbarra, se nello stesso punto si volesse installare un
interruttore automatico a protezione della derivazione monofase vale circa 6,2
kA e il suo cosfi vale 0,37.
Ho trascurato la sezione MT , senza alterare, come si sa, la
sostanza dei risultati vale solo la reattanza che incide per 1-2 % sul valore
della icc.
Ho trascurato il contributo motori, che come si sa ha una
forte valenza reattiva.
Ci si chiede se si possono installare interruttori
trifasi con potere di interruzione da 15 kA e da 10 kA rispettivamente nei due
casi, quando si sia informati che gli stessi poteri di interruzione sono
definiti per cosfi pari a 0,3 e a 0,5 e riconoscendo che questi valori sono
superiori a quelli con i quali le correnti di corto circuito si possono
manifestare.
Credo che tutti gli operatori del settore abbiano diritto ad
una precisa risposta da parte del CEI. Si osservi che la questione è stata
posta non pochi anni fa.
giovedì 29 settembre 2011
Cabine MT/BT - CEI 11-35 -Luoghi MARCI ??
Scorrendo la "Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente" ( prima edizione ), CEI 11-35, nel capitolo 2 "Protezione contro l'incendio" si legge : " Le cabine elettriche non sono da considerarsi in genere " Ambienti a maggior rischio in caso di incendi" oggetto della sez. 751 della norma CEI 64-8."
Questo è confortante!
E' vero anche che il valore di una guida è scarso. In effetti applicando le regole generali il luogo si dovrebbe considerare MARCIO. Poichè prevale la norma, in caso di incidenti potrebbe non bastare in giudizio presentarsi con la giustificazione di aver seguito una guida e non la norma.
Certamente gli esperti, che hanno stilato la guida, si sono accorti che la norma non può essere applicata e hanno esplicitato il disagio arrogandosi l'autorità di bandire le cabine elettriche dall'insieme dei luoghi MARCI. Meglio se lo avesse fatto la norma. Così si crea solo confusione. La gerarchia su questioni importanti deve essere rispettata.
Resta il fatto che il luogo ha spesso tutte le caratteristiche per essere un luogo MARCIO. Almeno se si usano i criteri suggeriti dalla norma per la tipologia del terzo tipo c.Vale anche l'osservazione che molte realtà industriali sono tali che la norma sui luoghi MARCI non risulta completamente applicabile, pena costi di impianto e di esercizio molto pesanti ( ad es. gestione di forni industriali per la produzione di conduttori smaltati ). Questo aspetto pertanto dovrebbe essere approfondito e migliorato dalle norme tecniche.
Si è riproposta la situazione incresciosa che si è presentata molti anni or sono quando le cabine di trasformazione MT/BT erano state incluse tra le attività pericolse presenti nelle appendici della norma 64-2 relativa agli impianti con pericolo di esplosione. Tale appendice risultava anche allora, a mio giudizio naturalmente, inapplicabile e dopo qualche anno, procurando nel frattempo non pochi guai tra i progettisti e gestori delle cabine, è stata guarda caso ritirata.
Questo è confortante!
E' vero anche che il valore di una guida è scarso. In effetti applicando le regole generali il luogo si dovrebbe considerare MARCIO. Poichè prevale la norma, in caso di incidenti potrebbe non bastare in giudizio presentarsi con la giustificazione di aver seguito una guida e non la norma.
Certamente gli esperti, che hanno stilato la guida, si sono accorti che la norma non può essere applicata e hanno esplicitato il disagio arrogandosi l'autorità di bandire le cabine elettriche dall'insieme dei luoghi MARCI. Meglio se lo avesse fatto la norma. Così si crea solo confusione. La gerarchia su questioni importanti deve essere rispettata.
Resta il fatto che il luogo ha spesso tutte le caratteristiche per essere un luogo MARCIO. Almeno se si usano i criteri suggeriti dalla norma per la tipologia del terzo tipo c.Vale anche l'osservazione che molte realtà industriali sono tali che la norma sui luoghi MARCI non risulta completamente applicabile, pena costi di impianto e di esercizio molto pesanti ( ad es. gestione di forni industriali per la produzione di conduttori smaltati ). Questo aspetto pertanto dovrebbe essere approfondito e migliorato dalle norme tecniche.
Si è riproposta la situazione incresciosa che si è presentata molti anni or sono quando le cabine di trasformazione MT/BT erano state incluse tra le attività pericolse presenti nelle appendici della norma 64-2 relativa agli impianti con pericolo di esplosione. Tale appendice risultava anche allora, a mio giudizio naturalmente, inapplicabile e dopo qualche anno, procurando nel frattempo non pochi guai tra i progettisti e gestori delle cabine, è stata guarda caso ritirata.
giovedì 15 settembre 2011
Cabine MT/BT - Luoghi MARCI?
Ci siamo posti la seguente domanda: le cabine di trasformazione contenenti nello stesso locale i trasformatori di potenza in resina o in olio, una discreta quantità di cavi elettrici e i quadri di BT e MT sono da considerare luoghi a maggior rischio in caso di incendio ( MARCI )?
Si deve considerare che la vecchia norma CEI 64-2, che trattava i luoghi con pericolo di esplosione e nella classe 3 i luoghi con pericolo di incendio, dedicava un capitolo proprio alle cabine di trasformazione contenenti i trasformatori in olio.
Ha senso considerare il carico di incendio presente ? Tali luoghi andrebbero esclusi per definizione ?
Le norme CEI 11-1 e CEI 64-8 cosa dicono in proposito. Si deve seguire la prassi generale per determinare la pericolosità del luogo?
Credo che a questa domanda si debba dare una risposta.
Iscriviti a:
Post (Atom)

